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Un immobile ante 1967 è sempre conforme? Il TAR Trieste ha ribadito...

Il fatto che un immobile sia stato ultimato in data anteriore al settembre 1967, non sempre implica che lo stesso sia conforme urbanisticamente. Spesso, infatti, si dimentica il concetto di "centro abitato". Proprio di recente, il TAR Trieste (sentenza n. 476 del 10.11.2022) ha affrontato il tema della delimitazione del “centro abitato”, concetto chiave nell’ottica dell’ante ’67. 


Con due separati ricorsi, poi riuniti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, il proprietario di un immobile e il titolare dell’attività commerciale ivi svolta hanno impugnato i provvedimenti sanzionatori con cui veniva (prima) inibita e (poi) ordinata la demolizione di un’ampia tettoia.

Secondo l’Amministrazione comunale, questa sarebbe illegittima perché realizzata senza alcun titolo abilitativo.

Per contro, i ricorrenti sostengono che la tettoia sia stata realizzata prima del 1967, ossia prima dell’entrata in vigore della cd. “Legge Ponte”; pertanto, all’epoca della sua edificazione non necessitava di alcun titolo edilizio.

La legge n° 765 del 1967 (cosiddetta legge ponte) introduce l'obbligo, per chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, di chiedere apposita licenza al sindaco. 

Prima di allora era in vigore la legge quadro n° 1150 del 1942 la quale prevedeva, comunque, l'obbligo di richiedere apposita licenza per chiunque intendesse eseguire nuove costruzioni edilizie, ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l’aspetto, nei centri abitati e ove esista il piano regolatore comunale.

Quindi, per qualsiasi intervento edilizio realizzato prima del settembre 1967, andrebbe accertato: 1) se prima del 1967 esisteva un piano regolatore generale nel comune in cui è stato realizzato l'intervento; 2) se l'area di intervento ricadeva in un eventuale "centro abitato".

Attenzione, però. La perimetrazione di un centro abitato deve essere formalmente identificata o, comunque, ricollegarsi a dati fattuali ed empirici, valutati nel contesto esistente al momento dell’intervento.

Per questo motivo, infatti, il TAR ha dato ragione ai ricorrenti, ovvero, sia per il fatto che l'opera fosse effettivamente ante '67, sia perchè i motivi addotti dall'amministrazione comunale, non erano supportati da un atto formale, nè da indagini su dati fattuali ed empirici, che dimostrassero che l'area su cui era stato realizzata la tettoia, ricadesse, effettivamente, in un "centro abitato".
Mirco De Santis

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